Deroga al divieto di abbruciamento previsto dal comma 2 art. 10 della Legge Regionale Piemonte numero 15/2018 nel PERIODO DAL 13 gennaio 2025 AL 15 gennaio 2025.
Si precisa che rimane vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall’art. 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino a una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
Si precisa inoltre che è consentito il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri steri giornalieri per ettaro.