Descrizione
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 convertito dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, sono ammessi al voto domiciliare:
- gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità;
- e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione.
Gli elettori interessati devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione (fra martedì 29 aprile 2025 e lunedì 19 maggio 2025), al Sindaco del comune d’iscrizione nelle liste elettorali, un’espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano. (utilizzando preferibilmente il modello allegato).
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve:
- indicare l'indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico dello stesso;
- essere corredata di copia di un documento d’identità e di copia della tessera elettorale, nonché di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico, designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all’art. 1 del D.L. n. 1/2006, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
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Ultimo aggiornamento pagina: 29/04/2025 12:34:22