Descrizione
Deroga al divieto di abbruciamento previsto dal comma 2 art. 10 della Legge Regionale Piemonte n.15/2018, nel PERIODO DAL 27 FEBBRAIO 2026 AL 03 MARZO 2026.
Si precisa che rimane vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall’art. 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino a una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
Si precisa inoltre che è consentito il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri cubi giornalieri per ettaro.
L'ordinanza sindacale n.6/2026 decade il 3 marzo 2026 e rimane valida fino a tale data a condizione che permangano le condizioni climatiche/ambientali favorevoli agli abbruciamenti.
Si precisa che rimane vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall’art. 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino a una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
Si precisa inoltre che è consentito il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri cubi giornalieri per ettaro.
L'ordinanza sindacale n.6/2026 decade il 3 marzo 2026 e rimane valida fino a tale data a condizione che permangano le condizioni climatiche/ambientali favorevoli agli abbruciamenti.
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Ultimo aggiornamento pagina: 21/02/2026 12:32:38